Il riassunto della + grande presa per il ****

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Il riassunto della + grande presa per il ****

Messaggio da EvolutionCrazy »

Per non dimenticare

Questo è un post prettamente "riassuntivo" con solo ed esclusivi riferimenti agli atti prodotti da camera e senato.
Della serie:

FATTI! NO PUGNETTE!

Qui sotto trovate linkati i documenti a cui mi riferisco con le citazioni delle parti "essenziali" alla nostra causa.

L'indice del calvario (l'intero iter seguito dalla "legge" Urbani)

Documento 1 (Resoconto stenografico dell'Assemblea - Seduta n. 455 di giovedì 22 aprile 2004) (l'epilogo - riportato solo per completezza d'informazione, non contiene nulla di "nuovo" o "importante")

Documento 2 (Resoconto riunione commissione ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a) di MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2004 - 297a Seduta - Approvazione delle legge di conversione da parte della camera)
in particolare:
Il ministro URBANI dichiara la propria disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno n. 1, a condizione che nelle premesse sia soppressa la seconda asserzione da "la norma in questione" fino alla fine del capoverso, in quanto l'avviso di cui all'articolo 1, comma 1, ha, per qualsiasi opera immessa in rete, unicamente una funzione ricognitiva della situazione giuridica dell'opera sotto il profilo dei diritti d'autore.
Egli subordina inoltre l'accoglimento dell'atto di indirizzo alla riformulazione del secondo degli impegni del Governo, nel senso di sostituire le parole "di non essere" sino alla fine del periodo, con le seguenti "di recare una dicitura che renda note tali caratteristiche".
Con riferimento all'ordine del giorno n. 2, il Ministro dichiara la propria disponibilità ad accoglierlo a condizione che la Commissione parlamentare d'inchiesta abbia il fine di identificare il giusto equilibrio tra il diritto alla privacy, il diritto alla sicurezza e il diritto, costituzionalmente garantito, alla tutela della proprietà intellettuale.
Quanto all'ordine del giorno n. 3, egli ne subordina l'accoglimento anzitutto all'accettazione di alcune modifiche da inserire fra le premesse, nel senso di sopprimere i riferimenti all'asserita incostituzionalità dell'articolo 1 del decreto-legge, all'asserito contrasto con la legislazione europea in materia (e in particolare con la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della tutela della proprietà intellettuale), nonché alla circostanza che le nuove norme possano incentivare tecnologie atte ad eludere la localizzazione dei fruitori e l'individuazione dei contenuti scambiati, con particolare riguardo agli ulteriori effetti.
Egli subordina altresì l'accoglimento dell'ordine del giorno alla seguente riformulazione del dispositivo: "impegna il Governo ad attivarsi nelle sedi competenti, anche con interventi normativi, ove necessari, affinché la disciplina nazionale vigente in materia di diritto d'autore, modificata con l'introduzione dell'espressione "per trarne profitto", introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge, commi 2 e 3, non vada, nella concreta applicazione, ad assoggettare a sanzioni penali condotte caratterizzate dall'uso personale, e rimanga invece coerente ed armonica con i contenuti della normativa UE in materia, ed in particolare con le previsioni della direttiva europea di prossima emanazione sulla proprietà intellettuale; a stabilire, attraverso lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nella parte in cui sono indicate le sanzioni previste per le specifiche violazioni, la corretta interpretazione della dizione "per trarne profitto", che ribadisca l'esclusione dalla materia penale dell'uso e dello scambio per fini personali di opere dell'ingegno e dei prodotti sottoposti al diritto d'autore".
Quanto infine all'ordine del giorno n. 4 (nuovo testo), presentato dal Presidente relatore, egli dichiara senz'altro di accoglierlo.
Per chi non ha letto sopra:
"che ribadisca l'esclusione dalla materia penale dell'uso e dello scambio per fini personali di opere dell'ingegno e dei prodotti sottoposti al diritto d'autore"
Documento 3 (Resoconto 606a SEDUTA PUBBLICA del senato in data MARTEDÌ 18 MAGGIO 2004 - Approvazione delle legge di conversione da parte del senato) (IL DOCUMENTO CHIAVE)
In particolare riporto la frase storica detta da urbani:
Chiedo al Senato il sacrificio di legiferare in un modo che normalmente è da tutti riconosciuto non opportuno, cioè attraverso lo strumento della decretazione di urgenza, nel riconoscimento che alcune materie richiedono un intervento urgente ancorché considerato come imperfetto. Si tratta di imperfezioni che sono compatibili con la natura del provvedimento di urgenza e che non pregiudicano la possibilità del miglioramento a posteriori in tempi brevi.
e

la frase più importante in assoluto (la testata introduttiva firmata dal presidente della repubblica):
Il Senato della Repubblica
premesso che,

le norme previste dall’articolo 1 del decreto-legge 12 marzo 2004, n. 72 in materia di tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, nella loro iniziale stesura, hanno suscitato forti preoccupazioni e aspre polemiche, in particolare per quanto riguardava l’individuazione dei casi di violazione dei diritti, compiute per via telematica, e i soggetti di esse responsabili e, perciò, perseguibili;

dal dibattito in Parlamento è emersa la chiara volontà di escludere dall’ambito di applicazione delle sanzioni previste per le violazioni del diritto d’autore compiute attraverso l’uso della rete Internet, tutti i casi di accesso e di fruizione delle opere per scopi esclusivamente personali e senza finalità di lucro e, tra questi casi, anche il così detto «Peer to Peer»;

tale volontà si è tradotta in un’ampia modificazione dell’articolo 1 del provvedimento al nostro esame, che ha comportato la riformulazione del testo con la soppressione del comma nel quale si prevedeva la perseguibilità del «file sharing» e la riconduzione della responsabilità giuridica dei providers a quanto già previsto dalle norme che regolano specificamente il commercio elettronico, regolato dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;

l’attuale formulazione del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 72 del 2004 prevede una modifica del comma 1 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941 n. 633 con la quale le parole: «a fini di lucro» vengono sostituite dalle parole: «per trarne profitto»;

l’espressione «per trarne profitto» in luogo di quella «a fini di lucro» potrebbe comportare un’interpretazione delle norme in base alla quale la nozione di profitto potrebbe essere ricondotta a un conseguito risparmio da parte di chi fruisce di contenuti comunicati al pubblico attraverso la rete di Internet,

[size=large]impegna il Governo, a predisporre e attuare le iniziative e gli interventi necessari per far sì che le norme previste dall’articolo 1 del decreto-legge 12 marzo 2004, n. 72 siano interpretate in coerenza e in adesione con la volontà del Parlamento di escludere dai casi di violazione e di perseguibilità le attività di accesso e di fruizione dei contenuti e delle opere compiute attraverso la rete Internet per scopi personali e comunque non riconducibili a finalità di lucro[/size]
Un'altra volta gli italiani dimostrano che sono sempre pronti a farsi incantare dalle belle frasi salvo poi prenderlo nel **** senza fiatare.

questo post è per non dimenticare che tutti questi signori da noi pagati e mantenuti sono la solo per fare i loro comodi credendo di poter zittire una nazione con delle promesse

ke vergogna :-o
Ultima modifica di EvolutionCrazy il 27 set 2004 09:44, modificato 3 volte in totale.
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